Art. 21 
                           (Accertamento) 
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione  dell'entrata
   mediante la quale, sulla  base  di  idonea  documentazione,  viene
   verificata la ragione del credito e la sussistenza  di  un  idoneo
   titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata  la  somma
   da incassare, nonche' fissata la relativa scadenza.