Art. 22 
                (Modi di accertamento delle entrate) 
1. L'accertamento delle entrate avviene: 
   a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione 
      di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge; 
   b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla 
      gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi
      a  tariffe  o   contribuzioni   dell'utenza,   a   seguito   di
      acquisizione diretta, di emissione di  liste  di  carico  o  di
      ruoli; 
   c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in 
      corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa. 
   d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, 
      mediante   contratti,   provvedimenti   giudiziari    o    atti
      amministrativi specifici.