Art. 23 
                   (Disciplina dell'accertamento) 
1. Il responsabile del procedimento  con  il  quale  viene  accertata
   l'entrata  trasmette  al  responsabile  del  servizio  finanziario
   l'idonea  documentazione  di  cui   all'articolo   22,   ai   fini
   dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi  ed  i
   modi previsti dal regolamento di contabilita' dell'ente.