Art. 24 
                            (Riscossione) 
1. La riscossione costituisce la  successiva  fase  del  procedimento
   dell'entrata, che consiste nel materiale  introito  da  parte  del
   tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione  delle
   somme dovute all'ente. 
2. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto
   pervenire al tesoriere nelle forme  e  nei  tempi  previsti  dalla
   convenzione di cui all'articolo 52. 
3. L'ordinativo  d'incasso  e'  sottoscritto  dal  responsabile   del
   servizio  finanziario  o  da  altro  dipendente  individuato   dal
   regolamento di contabilita' e contiene almeno: 
   a) l'indicazione del debitore; 
   b) l'ammontare della somma da riscuotere; 
   c) la causale; 
   d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme; 
   e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui e' 
      riferita l'entrata, distintamente per residui o competenza; 
   f) la codifica; 
   g) il numero progressivo; 
   h) l'esercizio finanziario e la data di emissione. 
4. Il tesoriere deve  accettare,  senza  pregiudizio  per  i  diritti
   dell'ente,  la  riscossione  di  ogni  somma,  versata  in  favore
   dell'ente, anche  senza  la  preventiva  emissione  di  ordinativo
   d'incasso.  In  tale  ipotesi  il  tesoriere  ne   da'   immediata
   comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione.