Art. 27 
                         (Impegno di spesa) 
1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con
   la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e'
   determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore,
   indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni
   di  bilancio,   nell'ambito   della   disponibilita'   finanziaria
   accertata ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno
   1990, n. 142. 
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni,  e  senza
   la  necessita'  di  ulteriori  atti,  e'  costituito  impegno  sui
   relativi stanziamenti per le spese dovute: 
   a) per il trattamento economico tabellare gia' attribuito al 
      personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; 
   b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi 
      di preammortamento ed ulteriori oneri accessori; 
   c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o 
      disposizioni di legge. 
3. Durante  la  gestione  possono  anche  essere  prenotati   impegni
   relativi a procedure  in  via  di  espletamento.  I  provvedimenti
   relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non e'  stata
   assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e
   costituiscono economia della previsione  di  bilancio  alla  quale
   erano riferiti,  concorrendo  alla  determinazione  del  risultato
   contabile di amministrazione di cui all'articolo 30. 
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute  rispetto
   all'impegno assunto, verificate  con  la  conclusione  della  fase
   della liquidazione. 
5. Le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui  a
   specifica destinazione si considerano impegnate in  corrispondenza
   e per l'ammontare del mutuo, contratto  o  gia'  concesso,  o  del
   relativo prefinanziamento accertato in  entrata.  Si  considerano,
   altresi', impegnati gli stanziamenti  per  spese  correnti  e  per
   spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate  aventi
   destinazione vincolata per legge. 
6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi,
   compresi nel bilancio pluriennale,  nel  limite  delle  previsioni
   nello stesso comprese. 
7. Per le spese che per  la  loro  particolare  natura  hanno  durata
   superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle  determi-
   nate  che  iniziano  dopo  il  periodo  considerato  dal  bilancio
   pluriennale si tiene conto nella formazione dei  bilanci  seguenti
   degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo  residuale  ed
   al periodo successivo. 
8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e  6  sono  trasmessi  in  copia  al
   servizio finanziario dell'ente, nel termine  e  con  le  modalita'
   previste dal regolamento di contabilita'. 
9. Il regolamento di contabilita' individua i dipendenti abilitati  a
   sottoscrivere atti di impegno, attuativi del  piano  esecutivo  di
   gestione, da definire  "determinazioni"  e  da  classificarsi  con
   sistemi di raccolta che individuano la  cronologia  degli  atti  e
   l'ufficio di provenienza. Alle determinazioni si applicano, in via
   preventiva, le procedure di  cui  all'articolo  53,  comma  1,  ed
   all'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
 
           Note all'art. 27:
             - Il testo del comma  5  dell'art.  55  della  legge  n.
          142/1990, e' riportato nella nota all'art. 3.
             -  Il  testo  dell'art. 53 della legge n. 142/1990, gia'
          citata, e' il seguente:
             "Art. 53  (Responsabilita'  del  segretario  degli  enti
          locali  e dei dirigenti dei servizi). - 1. Su ogni proposta
          di deliberazione sottoposta alla  giunta  ed  al  consiglio
          deve  essere  richiesto  il  parere,  in  ordine  alla sola
          regolarita'  tecnica  e  contabile,   rispettivamente   del
          responsabile del servizio interessato e del responsabile di
          ragioneria,  nonche'  del segretario comunale o provinciale
          sotto il profilo di legittimita'. I  pareri  sono  inseriti
          nella deliberazione.
             2.   Nel   caso  in  cui  l'ente  non  abbia  funzionari
          responsabili  dei  servizi,  il  parere  e'  espresso   dal
          segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
             3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1 rispondono in via
          amministrativa e contabile dei pareri espressi.
             4. I segretari comunali e provinciali sono  responsabili
          degli  atti e delle procedure attuative delle deliberazioni
          di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.".