Art. 27 (Impegno di spesa) 1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori; c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge. 3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 30. 4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione. 5. Le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o gia' concesso, o del relativo prefinanziamento accertato in entrata. Si considerano, altresi', impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge. 6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese. 7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determi- nate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo. 8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario dell'ente, nel termine e con le modalita' previste dal regolamento di contabilita'. 9. Il regolamento di contabilita' individua i dipendenti abilitati a sottoscrivere atti di impegno, attuativi del piano esecutivo di gestione, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza. Alle determinazioni si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 53, comma 1, ed all'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Note all'art. 27: - Il testo del comma 5 dell'art. 55 della legge n. 142/1990, e' riportato nella nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 53 della legge n. 142/1990, gia' citata, e' il seguente: "Art. 53 (Responsabilita' del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi). - 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonche' del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimita'. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere e' espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.".