Art. 28 
                     (liquidazione della spesa) 
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di
   spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli  atti
   a comprovare il diritto acquisito del creditore, si  determina  la
   somma  certa  e  liquida  da  pagare  nei  limiti   dell'ammontare
   dell'impegno definitivo assunto. 
2. La liquidazione compete all'ufficio  che  ha  dato  esecuzione  al
   provvedimento  di  spesa  ed  e'   disposta   sulla   base   della
   documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a
   seguito del riscontro operato sulla regolarita' della fornitura  o
   della prestazione e sulla rispondenza della  stessa  ai  requisiti
   quantitativi  e  qualitativi,  ai  termini  ed   alle   condizioni
   pattuite. 
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio
   proponente, con tutti i relativi  documenti  giustificativi  ed  i
   riferimenti contabili e' trasmesso al servizio finanziario  per  i
   conseguenti adempimenti. 
 
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e  le  proce-
dure  della  contabilita'   pubblica,   i   controlli   e   riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.