Art. 29 
                      (Ordinazione e pagamento) 
1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita,  mediante  il
   mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di  provvedere
   al pagamento delle spese. 
2. Il mandato di pagamento e' sottoscritto dal  dipendente  dell'ente
   individuato dal regolamento di  contabilita'  nel  rispetto  delle
   leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi: 
   a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; 
   b) la data di emissione; 
   c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul 
      quale la  spesa  e'  allocata  e  la  relativa  disponibilita',
      distintamente per competenza o residui; 
   d) la codifica; 
   e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, 
      del  soggetto  tenuto  a  rilasciare  quietanza,  nonche',  ove
      richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA; 
   f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia 
      prevista dalla legge sia stata concordata con il creditore; 
   g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima 
      l'erogazione della spesa; 
   h) le eventuali modalita' agevolative di pagamento se richieste 
      dal creditore; 
   i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione. 
3. Il mandato di pagamento e' controllato, per  quanto  attiene  alla
   sussistenza  dell'impegno  e  della  liquidazione,  dal   servizio
   finanziario,   che   provvede   altresi'   alle   operazioni    di
   contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. 
4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari,
   da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche  in
   assenza  della  preventiva  emissione  del  relativo  mandato   di
   pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il  termine  del
   mese in corso l'ente locale emette il  relativo  mandato  ai  fini
   della regolarizzazione.