Art. 3 
                       (Servizio finanziario) 
1. Con il regolamento di contabilita' gli enti di cui all'articolo 1,
   comma 2, disciplinano l'organizzazione del servizio finanziario, o
   di  ragioneria  o  qualificazione   corrispondente,   secondo   le
   dimensioni  demografiche  e   l'importanza   economico-finanziaria
   dell'ente. Al servizio e' affidato il coordinamento e la  gestione
   dell'attivita' finanziaria. 
2. E' consentito stipulare apposite  convenzioni  tra  gli  enti  per
   assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni. 
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui  all'articolo  55,
   comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si identifica  con  il
   responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali
   articolazioni previste dal regolamento di contabilita'. 
4. Il  responsabile  del  servizio  finanziario,  di   ragioneria   o
   qualificazione  corrispondente,  e'  preposto  alla  verifica   di
   veridicita' delle previsioni di entrata e di compatibilita'  delle
   previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi  nel
   bilancio annuale o pluriennale ed alla  verifica  periodica  dello
   stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. 
5. Il regolamento di contabilita'  disciplina  le  modalita'  con  le
   quali  vengono  resi  i  pareri  di  regolarita'  contabile  sulle
   proposte di deliberazione e  di  determinazioni  dirigenziali.  Il
   responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni  di
   copertura della spesa in relazione alle  disponibilita'  effettive
   esistenti negli  stanziamenti  di  spesa  e,  quando  occorre,  in
   relazione  allo  stato  di  realizzazione  degli  accertamenti  di
   entrata vincolata  secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  di
   contabilita'. 
6. Il  regolamento  di  contabilita'   disciplina   le   segnalazioni
   obbligatorie  dei  fatti  e  delle  valutazioni  del  responsabile
   finanziario al legale rappresentante dell'ente, al  Segretario  ed
   all'organo di revisione  ove  si  rilevi  che  la  gestione  delle
   entrate  o  delle  spese  correnti  evidenzi  il  costituirsi   di
   situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese -
   tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. 
7. Lo stesso regolamento prevede  l'istituzione  di  un  servizio  di
   economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione  di
   cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare. 
 
           Nota all'art. 3:
             -   Il  testo  dell'art.  55  della  legge  n.  142/1990
          (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
             "Art. 55 (Bilancio e programmazione finanziaria).  -  1.
          L'ordinamento  finanziario e contabile degli enti locali e'
          riservato alla legge dello Stato.
             2. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre
          il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando
          i principi dell'universita', dell'integrita' e del pareggio
          economico e finanziario.
             3.  Il  bilancio   e'   corredato   di   una   relazione
          previsionale  e  programmatica e di un bilancio pluriennale
          di durata pari a quello della regione di appartenenza.
             4.  Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere
          redatti in modo da consentirne la  lettura  per  programmi,
          servizi ed interventi.
             5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza
          attestazione  della relativa copertura finanziaria da parte
          del  responsabile  del  servizio  finanziario.  Senza  tale
          attestazione l'atto e' nullo di diritto.
             6.  I  risultati  di  gestione  sono  rilevati  mediante
          contabilita'  economica   e   dimostrati   nel   rendiconto
          comprendente   il   conto  del  bilancio  e  il  conto  del
          patrimonio.
             7.  Al  conto  consuntivo  e'  allegata  una   relazione
          illustrativa  della  giunta  che  esprime le valutazioni di
          efficacia dell'azione condotta  sulla  base  dei  risultati
          conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
             8. Il conto consuntivo e' deliberato dal consiglio entro
          il 30 giugno dell'anno successivo.".