Art. 3 (Servizio finanziario) 1. Con il regolamento di contabilita' gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio e' affidato il coordinamento e la gestione dell'attivita' finanziaria. 2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni. 3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilita'. 4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, e' preposto alla verifica di veridicita' delle previsioni di entrata e di compatibilita' delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. 5. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali vengono resi i pareri di regolarita' contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazioni dirigenziali. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilita' effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilita'. 6. Il regolamento di contabilita' disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al Segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. 7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 55 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente: "Art. 55 (Bilancio e programmazione finanziaria). - 1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e' riservato alla legge dello Stato. 2. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universita', dell'integrita' e del pareggio economico e finanziario. 3. Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza. 4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. 5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto e' nullo di diritto. 6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. 7. Al conto consuntivo e' allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 8. Il conto consuntivo e' deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.".