Art. 31 (Avanzo di amministrazione) 1. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento. 2. L'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 30, e' disposto: a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza; b) per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 37; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti in sede di assestamento ove non possa provvedersi ai sensi dell'articolo 36.