Art. 31 
                     (Avanzo di amministrazione) 
1. L'avanzo di amministrazione e' distinto in  fondi  non  vincolati,
   fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e
   fondi di ammortamento. 
2. L'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione, accertato  ai
sensi dell'articolo 30, e' disposto: 
   a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, 
      provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare 
      nella  parte  passiva  del  bilancio  un  importo   pari   alla
differenza; 
   b) per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio 
      riconoscibili a norma dell'articolo 37; 
   c) per il finanziamento di spese di investimento; 
   d) per il finanziamento delle spese correnti in sede di 
      assestamento ove non possa provvedersi ai  sensi  dell'articolo
36.