Art. 32 
                   (Disavanzo di amministrazione) 
1. L'eventuale  disavanzo  di  amministrazione,  accertato  ai  sensi
   dell'articolo 30, e' applicato al bilancio di previsione nei  modi
   e nei termini di cui all'articolo 36, in aggiunta  alle  quote  di
   ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile
   di amministrazione.