Art. 33 
                          (residui attivi) 
1. Costituiscono residui attivi le somme  accertate  e  non  riscosse
   entro il termine dell'esercizio. 
2. Sono mantenute tra  i  residui  dell'esercizio  esclusivamente  le
   entrate accertate per le quali  esiste  un  titolo  giuridico  che
   costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.  3.
   Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme
   derivanti da mutui per  i  quali  e'  intervenuta  la  concessione
   definitiva da  parte  della  Cassa  DD.PP.  o  degli  Istituti  di
   previdenza ovvero  la  stipulazione  del  contratto  per  i  mutui
   concessi da altri Istituti di credito. 
4. Le somme iscritte tra le entrate di  competenza  e  non  accertate
   entro il termine dell'esercizio costituiscono minori  accertamenti
   rispetto  alle  previsioni  e,  a  tale   titolo,   concorrono   a
   determinare i risultati finali della gestione.