Art. 34 
                          (Residui passivi) 
1. Costituiscono residui passivi le  somme  impegnate  e  non  pagate
   entro il termine dell'esercizio. 
2. E' vietata la conservazione nel conto dei  residui  di  somme  non
   impegnate  ai  sensi  dell'articolo  27,   con   eccezione   delle
   fattispecie di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo. 
3. Le  somme  non   impegnate   entro   il   termine   dell'esercizio
   costituiscono economia di spesa e, a  tale  titolo,  concorrono  a
   determinare i risultati finali della gestione.