Art. 35 
 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) 
1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono effettuare
   spese  solo  se  sussiste  l'impegno  contabile   registrato   sul
   competente intervento o capitolo del  bilancio  di  previsione  da
   comunicare ai terzi interessati e l'attestazione  della  copertura
   finanziaria di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 8  giugno
   1990, n. 142. 
2. Per le spese  previste  dai  regolamenti  economali  l'ordinazione
   fatta a terzi contiene il  riferimento  agli  stessi  regolamenti,
   all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno. 
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal  verificarsi
   di un evento eccezionale o imprevedibile,  l'ordinazione  fatta  a
   terzi e' regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e
   comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se  a  tale  data
   non sia scaduto il predetto termine. 
4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni  e  servizi  in
   violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3,  il  rapporto
   obbligatorio intercorre, ai fini  della  controprestazione  e  per
   ogni  altro  effetto  di  legge,  tra  il  privato   fornitore   e
   l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la
   fornitura.  Per  le  esecuzioni  reiterate  o  continuative  detto
   effetto si estende a coloro che hanno reso  possibili  le  singole
   prestazioni. 
5. Agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2,  che  presentino,
   nell'ultimo rendiconto deliberato,  disavanzo  di  amministrazione
   ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono  stati
   validamente adottati i provvedimenti di cui  all'articolo  36,  e'
   fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per  servizi  non
   espressamente previsti per legge. Sono fatte  salve  le  spese  da
   sostenere  a  fronte  di  impegni  gia'  assunti  nei   precedenti
   esercizi. 
 
           Nota all'art. 35: 
             - Il testo del comma  5  dell'art.  55  della  legge  n.
          142/1990, e' riportato nella nota all'art. 3.