Art. 36 
             (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) 
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle  variazioni
   di  bilancio  il  pareggio  finanziario  e  tutti  gli   equilibri
   stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e  per
   il finanziamento degli investimenti, secondo  le  norme  contabili
   recate dal presente decreto legislativo. 
2. Con  periodicita'  stabilita  dal  regolamento   di   contabilita'
   dell'ente  locale,  e  comunque  almeno  una  volta  entro  il  30
   settembre  di  ciascun  anno,  l'organo  consiliare  provvede   ad
   effettuare  la  ricognizione  sullo  stato   di   attuazione   dei
   programmi. In tale sede  adotta  contestualmente  con  delibera  i
   provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali  debiti  di
   cui all'articolo 37, per il ripiano  dell'eventuale  disavanzo  di
   amministrazione risultante dal rendiconto approvato e,  qualora  i
   dati della gestione finanziaria facciano prevedere  un  disavanzo,
   di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di
   competenza ovvero della gestione dei residui, l'organo  consiliare
   adotta  le  misure  necessarie  a  ripristinare  il  pareggio.  La
   deliberazione  e'  sottoposta   al   controllo   di   legittimita'
   dell'organo regionale di controllo ed e'  allegata  al  rendiconto
   dell'esercizio relativo. 
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzati per l'anno in  corso
   e per i due successivi tutte le entrate, ad  eccezione  di  quelle
   provenienti  dall'assunzione  di  prestiti  e  di  quelle   aventi
   specifica destinazione per legge, nonche' i proventi derivanti  da
   alienazione di beni patrimoniali disponibili. 
4. La mancata adozione, da  parte  dell'ente,  dei  provvedimenti  di
   riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad  ogni
   effetto alla mancata approvazione del bilancio  di  previsione  di
   cui all'articolo 39, comma 1, lettera c),  della  legge  8  giugno
   1990, n. 142, con applicazione della procedura prevista dal  comma
   2 del medesimo articolo di legge. 
 
           Nota all'art. 36:
             - Il testo dei commi 1, lettera c),  e  2  dell'art.  39
          della  citata  legge n. 142/1990, come modificato dall'art.
          21 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e dall'art. 4 del D.L.
          26 gennaio 1995, n. 24, e' il seguente:
             "Art.  39  (Scioglimento  e  sospensione  dei   consigli
          comunali  e  provinciali).  -  1.  I  consigli  comunali  e
          provinciali vengono  sciolti  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
             a) - b) (Omissis):
             c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
             c-bis) (Omissis).
             2.  Nella  ipotesi  di  cui alla lettera c) del comma 1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato senza che sia stato predisposto dalla  giunta  il
          relativo  schema, l'organo regionale di controllo nomina un
          commissario  affinche'   lo   predisponga   d'ufficio   per
          sottoporlo  al  consiglio. In tal caso e comunque quando il
          consiglio  non  abbia  approvato  nei  termini  di legge lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  giunta,  l'organo
          regionale  di  controllo  assegna al consiglio, con lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
          sostituisce,      mediante      apposito       commissario,
          all'amministrazione    inadempiente.    Del   provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio.".