Art. 37 
      (Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio) 
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 36,  comma  2,  o
   con   diversa   periodicita'   stabilita   dai   regolamenti    di
   contabilita', gli enti  locali  riconoscono  la  legittimita'  dei
   debiti fuori bilancio derivanti da: 
   a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente 
      esecutive; 
   b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di 
      istituzioni, nei limiti degli obblighi  derivanti  da  statuto,
      convenzione o atti costitutivi, purche'  sia  stato  rispettato
      l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 23 della
      legge 8 giugno 1990, n. 142, ed il disavanzo derivi da fatti di
      gestione; 
   c) ripiano delle perdite, nei limiti e nelle forme previste dal 
      codice civile o da norme  speciali,  di  societa'  di  capitali
      costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; 
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di 
      pubblica utilita'; 
   e) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna 
      fase, interventi o decisioni di  amministratori,  funzionari  o
      dipendenti dell'ente. 
2. Per il pagamento l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di
   rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello
   in corso, convenuto con i creditori. 
3. Per  il  finanziamento  delle  spese  suddette,  ove   non   possa
   documentalmente provvedersi a norma  dell'articolo  36,  comma  3,
   l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai sensi degli articoli  44
   e  seguenti.  Nella  relativa   deliberazione   consiliare   viene
   dettagliatamente motivata  l'impossibilita'  di  utilizzare  altre
   risorse. 
 
           Nota all'art. 37:
             -  Il  testo  dell'art. 23 della legge n. 142/1990, gia'
          citata, e' il seguente:
             "Art.  23.  (Aziende  speciali  ed  istituzioni)  -   1.
          L'azienda  speciale  e'  ente  strumentale dell'ente locale
          dotato   di   personalita'    giuridica,    di    autonomia
          imprenditoriale   e   di  proprio  statuto,  approvato  dal
          consiglio comunale o provinciale.
             2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente  lo-
          cale   per   l'esercizio  di  servizi  sociali,  dotato  di
          autonomia gestionale.
             3.  Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione  sono   il
          consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
          al   quale   compete   la  responsabilita'  gestionale.  Le
          modalita' di nomina  e  revoca  degli  amministratori  sono
          stabilite dallo statuto dell'ente locale.
             4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita'
          a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno
          l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso
          l'equilibrio   dei   costi   e   dei   ricavi,  compresi  i
          trasferimenti.
             5.   Nell'ambito   della   legge,  l'ordinamento  ed  il
          funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati  dal
          proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
          sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
          locale da cui dipendono.
             6.  L'ente  locale  conferisce il capitale di dotazione;
          determina le finalita' e gli indirizzi;  approva  gli  atti
          fondamentali;  esercita  la vigilanza; verifica i risultati
          della gestione; provvede  alla  copertura  degli  eventuali
          costi sociali.
             7.  Il  collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
          esercita  le  sue  funzioni  anche  nei   confronti   delle
          istituzioni.  Lo  statuto  dell'azienda speciale prevede un
          apposito organo di revisione,  nonche'  forme  autonome  di
          verifica della gestione.".