Art. 38 
           (Utilizzo di entrate a specifica destinazione) 
1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione degli
   enti in stato di dissesto finanziario e di quelli  che  non  hanno
   ricostituito i fondi vincolati utilizzati in  precedenza,  possono
   disporre l'utilizzo,  in  termini  di  cassa,  di  entrate  aventi
   specifica destinazione per il  finanziamento  di  spese  correnti,
   anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi
   dalla Cassa depositi e prestiti,  per  un  importo  non  superiore
   all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi  dell'articolo
   68. 
2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione viene  deliberato  in
   termini generali all'inizio di ciascun esercizio  ed  e'  attivato
   dal tesoriere su specifiche  richieste  del  servizio  finanziario
   dell'ente. 
3. Il ricorso all'utilizzo  delle  somme  a  specifica  destinazione,
   secondo le modalita' di cui ai commi 1  e  2,  vincola  una  quota
   corrispondente  dell'anticipazione  di  tesoreria.  Con  i   primi
   introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita
   la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per
   il pagamento di spese correnti. 
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai
   sensi dell'articolo 36 possono, nelle more del perfezionamento  di
   tali atti, utilizzare in termini di cassa  le  somme  a  specifica
   destinazione, fatta eccezione per  i  trasferimenti  di  enti  del
   settore  pubblico  allargato  e  del  ricavato  dei  mutui  e  dei
   prestiti, con obbligo di reintegrare le  somme  vincolate  con  il
   ricavato delle alienazioni.