Art. 39 
                       (Controllo di gestione) 
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati,
   la  corretta  ed  economica  gestione  delle  risorse   pubbliche,
   l'imparzialita'   ed   il   buon    andamento    della    pubblica
   amministrazione e la trasparenza dell'azione  amministrativa,  gli
   enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, applicano il controllo
   di gestione secondo le modalita' stabilite dal decreto legislativo
   3 febbraio 1993, n. 29,  dal  presente  decreto  legislativo,  dai
   propri statuti e regolamenti di contabilita'. 
2. Il controllo di gestione e' la procedura diretta a  verificare  lo
   stato di attuazione  degli  obiettivi  programmati  e,  attraverso
   l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi
   e la quantita' e qualita' dei servizi  offerti,  la  funzionalita'
   dell'organizzazione dell'ente,  l'efficacia,  l'efficienza  ed  il
   livello  di  economicita'  nell'attivita'  di  realizzazione   dei
   predetti obiettivi. 
 
           Nota all'art. 39:
             -  il  D.Lgs.  n.  29/1993,  modificato  dal  D.Lgs.  n.
          470/1993 e dal D.Lgs. n. 546/1993, reca: "Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".