Art. 4 
                       (Principi del bilancio) 
1. Gli enti  locali  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  deliberano
   annualmente il  bilancio  di  previsione  finanziario  redatto  in
   termini  di  competenza,  per  l'anno  successivo,  osservando   i
   principi  di  unita',  annualita',  universalita'  ed  integrita',
   veridicita', pareggio finanziario  e  pubblicita'.  La  situazione
   economica, come definita al comma 6  del  presente  articolo,  non
   puo' presentare un disavanzo. 
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il  totale  delle
   spese, salvo le eccezioni di legge. 
3. L'unita' temporale  della  gestione  e'  l'anno  finanziario,  che
   inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; 
   dopo tale termine non possono  piu'  effettuarsi  accertamenti  di
   entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. 
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di
   riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali  spese
   ad esse connesse.  Parimenti  tutte  le  spese  sono  iscritte  in
   bilancio integralmente, senza alcuna riduzione  delle  correlative
   entrate.  La  gestione  finanziaria  e'  unica  come  il  relativo
   bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate  e  di
   spese che non siano iscritte in bilancio. 
5. Il bilancio di previsione e' redatto nel rispetto dei principi  di
   veridicita' ed attendibilita', sostenuti da analisi riferite ad un
   adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri  idonei  parametri
   di riferimento. 
6. Il bilancio di previsione e' deliberato  in  pareggio  finanziario
   complessivo. Inoltre le previsioni  di  competenza  relative  alle
   spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle
   quote di capitale delle rate  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei
   prestiti  obbligazionari  non  possono   essere   complessivamente
   superiori alle previsioni  di  competenza  dei  primi  tre  titoli
   dell'entrata e non possono avere  altra  forma  di  finanziamento,
   salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunita' montane si
   fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. 
7. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, assicurano  ai  cittadini
   ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo  6  della
   legge  8  giugno  1990,  n.  142,  la  conoscenza  dei   contenuti
   significativi e caratteristici del bilancio  annuale  e  dei  suoi
   allegati  con  le  modalita'  previste   dallo   Statuto   e   dai
   regolamenti. 
          Nota all'art. 4: 
                    - Il testo dell'art. 6 della gia' citata legge n. 
          142/1990 e' il seguente: 
                     "Art. 6 (Partecipazione popolare). - 1. I comuni 
                 valorizzano le libere forme associative e promuovono 
                            organismi di partecipazione dei cittadini 
          all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di 
                frazione. I rapporti di tali forme associative con il 
          comune sono disciplinati dallo statuto. 
                2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che 
           incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere 
           previste forme di partecipazione degli interessati secondo 
          le modalita' stabilite dallo statuto. 
                     3. Nello statuto devono essere previste forme di 
                consultazione della popolazione nonche' procedure per 
           l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini 
           singoli o associati dirette a promuovere interventi per la 
              migliore tutela di interessi collettivi e devono essere 
              altresi' determinate le garanzie per il loro tempestivo 
           esame. Possono essere previsti referendum consultivi anche 
          su richiesta di un adeguato numero di cittadini. 
                4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente 
           articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza 
             locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre 
          operazioni di voto.".