Art. 40 
                (Modalita' del controllo di gestione) 
1. Il  controllo  di  gestione  ha  per  oggetto  l'intera  attivita'
   amministrativa e gestionale  delle  province,  dei  comuni,  delle
   comunita'  montane,  delle  unioni  dei  comuni  e  delle   cittë'
   metropolitane ed e' svolto con una cadenza periodica definita  dal
   regolamento di contabilita' dell'ente. 
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: 
   a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; 
   b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonche' 
      rilevazione dei risultati raggiunti; 
   c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli 
      obiettivi al fine di verificare il loro stato di  attuazione  e
      di  misurare  l'efficacia,  l'efficienza   ed   il   grado   di
      economicita' dell'azione dell'impresa. 
3. Il controllo di gestione  e'  svolto  in  riferimento  ai  singoli
   servizi e centri di costo, ove previsti,  verificando  in  maniera
   complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i
   costi dei singoli fattori produttivi, i  risultati  qualitativi  e
   quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere  produttivo,  i
   ricavi. 
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e  della  economicita'
   dell'azione  amministrativa  e'  svolta  rapportando  le   risorse
   acquisite ed i costi dei servizi,  ove  possibile  per  unita'  di
   prodotto, ai dati risultanti dal rapporto  annuale  sui  parametri
   gestionali dei servizi degli enti locali di cui  all'articolo  70,
   comma 7.