Art. 41 
                 (Referto del controllo di gestione) 
1. La struttura operativa alla  quale,  ai  sensi  dell'articolo  20,
   comma 2, del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e'
   assegnata la  funzione  del  controllo  di  gestione  fornisce  le
   conclusioni del predetto controllo  agli  amministratori  ai  fini
   della  verifica  dello  stato  di   attuazione   degli   obiettivi
   programmati ed ai dirigenti dei servizi  affinche'  questi  ultimi
   abbiano gli elementi  necessari  per  valutare  l'andamento  della
   gestione dei servizi di cui sono responsabili. 
 
           Nota all'art. 41:
             - Il testo del  comma  2  dell'art.  20  del  D.Lgs.  n.
          29/1993, gia' citato, cosi' come sostituito dall'art. 6 del
          D.Lgs.   n.   470/1993,   e'   il   seguente:   "2.   Nelle
          amministrazioni pubbliche,  ove  gia'  non  esistano,  sono
          istituiti   servizi  di  controllo  interno,  o  nuclei  di
          valutazione,  con  il  compito  di   verificare,   mediante
          valutazioni  comparative  dei  costi  e  dei rendimenti, la
          realizzazione degli obiettivi,  la  corretta  ed  economica
          gestione  delle  risorse  pubbliche,  l'imparzialita' ed il
          buon andamento  dell'azione  amministrativa.  I  servizi  o
          nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione
          degli  organi  di  vertice,  i parametri di riferimento del
          controllo".