Art. 42 
                      (Fonti di finanziamento) 
1. Per l'attivazione  degli  investimenti  gli  enti  locali  di  cui
   all'articolo 1, comma 2, possono utilizzare: 
   a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; 
   b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti 
      rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali  di
      ammortamento dei prestiti; 
   c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti 
      patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi  da  concessioni
      edilizie e relative sanzioni; 
   d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello 
      Stato, delle regioni, da altri interventi  pubblici  e  privati
      finalizzati agli investimenti,  da  interventi  finalizzati  da
      parte di organismi comunitari e internazionali; 
   e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate 
      dall'articolo 31; 
   f) mutui passivi; 
   g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla 
      legge.