Art. 44 (Ricorso all'indebitamento) 1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, e' ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 37 e per le altre destinazioni di legge. 2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.