Art. 44 
                     (Ricorso all'indebitamento) 
1. Il  ricorso  all'indebitamento  da  parte  degli   enti   di   cui
   all'articolo 1, comma 2, e'  ammesso  esclusivamente  nelle  forme
   previste dalle leggi vigenti in materia  e  per  la  realizzazione
   degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a mutui passivi  per
   il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo  37
   e per le altre destinazioni di legge. 
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.