Art. 45 
(Attivazione delle  fonti  di  finanziamento  derivanti  dal  ricorso
                         all'indebitamento) 
1. La deliberazione di ricorso all'indebitamento e' possibile solo se
   sussistono le seguenti condizioni: 
   a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del 
      penultimo anno precedente quello in cui si  intende  deliberare
      il ricorso a forme di indebitamento; 
   b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono 
      incluse le relative previsioni. 
 
2. Ove nel corso dell'esercizio si  renda  necessario  attuare  nuovi
investimenti o variare  quelli  gia'  in  atto,  l'organo  consiliare
adotta  apposita  variazione  al  bilancio  annuale,  fermo  restando
l'adempimento degli obblighi  di  cui  al  comma  1.  Contestualmente
modifica il  bilancio  pluriennale  e  la  relazione  previsionale  e
programmatica   per    la    copertura    degli    oneri    derivanti
dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.