Art. 46 
           (Regole particolari per l'assunzione di mutui) 
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 45,  l'ente
   locale puo' deliberare nuovi mutui solo se l'importo annuale degli
   interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contatti ed a
   quello derivante da garanzie prestate ai sensi  dell'articolo  49,
   al netto dei contributi statali e regionali  in  conto  interessi,
   non supera il 25 per cento delle entrate  relative  ai  primi  tre
   titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno  precedente
   quello in cui viene deliberata  l'assunzione  dei  mutui.  Per  le
   comunita' montane si fa riferimento  ai  primi  due  titoli  delle
   entrate. 
2. I contratti di mutuo con  enti  diversi  dalla  Cassa  depositi  e
   prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto  per  il  credito  sportivo,
   devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma  pubblica  e
   contenere le seguenti clausole e condizioni: 
   a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a dieci anni; 
   b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo 
      gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  della  stipula   del
      contratto; 
   c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo 
      anno, della quota capitale e della quota interessi; 
   d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si 
      riferiscono devono essere corrisposti gli  eventuali  interessi
      di  preammortamento,  gravati  degli  ulteriori  interessi,  al
      medesimo   tasso,   decorrenti    dalla    data    di    inizio
      dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata; 
   e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il 
      mutuo  e,  ove  necessario,  avuto  riguardo   alla   tipologia
      dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione  del
      progetto esecutivo, secondo le norme vigenti; 
   f) l'utilizzo del mutuo deve essere previsto in base ai documenti 
      giustificativi della  spesa  ovvero  sulla  base  di  stati  di
      avanzamento dei lavori; 
   g) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse 
      applicabile ai mutui, determinato periodicamente  dal  Ministro
      del tesoro con proprio decreto