Art. 48 
                     (Delegazione di pagamento) 
1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei  mutui
   e dei prestiti gli enti locali di cui  all'articolo  1,  comma  2,
   possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate
   afferenti ai  primi  tre  titoli  del  bilancio  annuale.  Per  le
   comunita' montane il riferimento va  fatto  ai  primi  due  titoli
   dell'entrata. 
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e'  notificato  al
   tesoriere da parte dell'ente locale.