Art. 49 
                           (Fideiussione) 
1. I comuni, le province e le citta' metropolitane possono rilasciare
   a mezzo di  deliberazione  consiliare  garanzia  fideiussoria  per
   l'assunzione di  mutui  destinati  ad  investimenti  e  per  altre
   operazioni  di  indebitamento  da  parte  di   aziende   da   essi
   dipendenti, da consorzi cui partecipano  nonche'  dalle  comunita'
   montane di cui fanno parte. 
2. La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata  a  favore
   della societa' di capitali,  costituite  ai  sensi  del  comma  3,
   lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  e
   successive modifiche o integrazioni,  per  l'assunzione  di  mutui
   destinati alla realizzazione  delle  opere  di  cui  al  comma  1,
   dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992,  n.  498.  In  tali
   casi i comuni, le province e le citta' metropolitane rilasciano la
   fideiussione  limitatamente   alle   rate   di   ammortamento   da
   corrispondersi da parte della societa' sino al  secondo  esercizio
   finanziario  successivo  a   quello   dell'entrata   in   funzione
   dell'opera  ed  in  misura  non  superiore  alla   propria   quota
   percentuale di partecipazione alla societa'. 
3. Gli interessi annuali relativi alle  operazioni  di  indebitamento
   garantite con fideiussione concorrono alla formazione  del  limite
   di cui al comma 1 dell'articolo 46 e non possono impegnare piu' di
   un quinto di tale limite. 
 
           Note all'art. 49:
             - Il testo della lettera e), comma 3, dell'art. 22 della
          legge n.  142/1990, gia' citata, e' il seguente:
             "3.  I  comuni  e  le province possono gestire i servizi
          pubblici nelle seguenti forme:
             a)-d) (omissis);
             e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente  capitale
          pubblico  locale,  qualora si renda opportuna, in relazione
          alla natura del servizio da erogare, la  partecipazione  di
          altri soggetti pubblici o privati".
             -  Il  testo  del  comma  1  dell'art. 12 della legge n.
          498/1992  (Interventi  urgenti  in   materia   di   finanza
          pubblica)  e'  il  seguente:    "1.  Le province e i comuni
          possono, per l'esercizio  di  servizi  pubblici  e  per  la
          realizzazione    delle   opere   necessarie   al   corretto
          svolgimento del servizio nonche' per  la  realizzazione  di
          infrastrutture  ed  altre  opere di interesse pubblico, che
          non rientrano, ai sensi della vigente legislazione  statale
          e  regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti,
          costituire apposite societa' per azioni, anche mediante gli
          accordi di programma di cui al comma 9,  senza  il  vincolo
          della  proprieta'  maggioritaria di cui al comma 3, lettere
          e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.  142,  e
          anche  in  deroga  a quanto previsto dall'articolo 9, primo
          comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475,  come
          sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n.
          362.  Gli  enti interessati provvedono alla scelta dei soci
          privati  e  all'eventuale  collocazione dei titoli azionari
          sul mercato con  procedure  di  evidenza  pubblica.  L'atto
          costitutivo   delle   societa'   deve  provedere  l'obbligo
          dell'ente pubblico di nominare uno o piu' amministratori  e
          sindaci.  Nel  caso  di  servizi  pubblici locali una quota
          delle azioni puo' essere destinata all'azionariato  diffuso
          e resta comunque sul mercato".