Art. 5 
           (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) 
1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione  da  parte
   dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare  dell'ente
   delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non  superiore  a
   due mesi, sulla base del bilancio gia' deliberato. Gli enti locali
   possono effettuare, per ciascun intervento, spese  in  misura  non
   superiore mensilmente ad un dodicesimo delle  somme  previste  nel
   bilancio deliberato, con  esclusione  delle  spese  tassativamente
   regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
   dodicesimi. 
2. Ove non  sia  stato  deliberato  il  bilancio  di  previsione,  e'
   consentita  esclusivamente  una  gestione   provvisoria   limitata
   all'assolvimento delle obbligazioni  gia'  assunte,  al  pagamento
   delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
   canoni,  imposte   e   tasse,   di   obbligazioni   derivanti   da
   provvedimenti giurisdizionali esecutivi, ed, in generale, limitata
   alle sole operazioni necessarie per  evitare  che  siano  arrecati
   danni patrimoniali certi e gravi all'ente.