Art. 50 
      (Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria) 
1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, hanno un  servizio
   di  tesoreria,  affidato  ad  una  banca  autorizzata  a  svolgere
   l'attivita' di cui  all'articolo  10  del  decreto  legislativo  1
   settembre 1993, n. 385. 
2. In conformita' all'articolo 32, comma 5,  del  D.P.R.  28  gennaio
   1988, n. 43, a richiesta dell'ente locale il concessionario  della
   riscossione assume il servizio di tesoreria. 
 
           Note all'art. 50:
             - Il testo dell'art. 10 del D.Lgs.  n.  385/1993  (Testo
          unico  delle  leggi in materia bancaria e creditizia) e' il
          seguente:
             "Art. 10. (Attivita' bancaria).  -  1.  La  raccolta  di
          risparmio   tra  il  pubblico  e  l'esercizio  del  credito
          costituiscono  l'attivita'  bancaria.  Essa  ha   carattere
          d'impresa.
             2. L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato alle
          banche.
             3.  Le  banche esercitano, oltre all'attivita' bancaria,
          ogni altra attivita'  finanziaria,  secondo  la  disciplina
          propria   di   ciascuna,   nonche'   attivita'  connesse  o
          strumentali. Sono salve le riserve  di  attivita'  previste
          dalla legge".
             -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  32 del D.P.R. n.
          43/1988  (Istituzione  del  Servizio  di  riscossione   dei
          tributi  e  di  altre  entrate  dello Stato e di altri enti
          pubblici, ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  della  legge  4
          ottobre 1986, n. 657) e' il seguente: "5. A richiesta degli
          enti   locali   interessati  il  concessionario  assume  il
          servizio di tesoreria degli enti  stessi,  comprendente  le
          entrate  diverse  da quelle di cui all'articolo 2, comma 1,
          ed il pagamento delle spese, nonche'  le  altre  incombenze
          demandate    al    tesoriere   da   norme   legislative   e
          regolamentari.  Assumono,  altresi',  la   riscossione   di
          entrate   spettanti   ad  enti  autorizzati  per  legge  ad
          avvalersi degli esattori delle imposte dirette in base alle
          leggi vigenti alla data di entrata in vigore della legge  4
          ottobre 1986, n. 657".