Art. 50 (Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria) 1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, hanno un servizio di tesoreria, affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2. In conformita' all'articolo 32, comma 5, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, a richiesta dell'ente locale il concessionario della riscossione assume il servizio di tesoreria.
Note all'art. 50: - Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il seguente: "Art. 10. (Attivita' bancaria). - 1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attivita' bancaria. Essa ha carattere d'impresa. 2. L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato alle banche. 3. Le banche esercitano, oltre all'attivita' bancaria, ogni altra attivita' finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attivita' previste dalla legge". - Il testo del comma 5 dell'art. 32 del D.P.R. n. 43/1988 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657) e' il seguente: "5. A richiesta degli enti locali interessati il concessionario assume il servizio di tesoreria degli enti stessi, comprendente le entrate diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, ed il pagamento delle spese, nonche' le altre incombenze demandate al tesoriere da norme legislative e regolamentari. Assumono, altresi', la riscossione di entrate spettanti ad enti autorizzati per legge ad avvalersi degli esattori delle imposte dirette in base alle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657".