Art. 51 
                 (Oggetto del servizio di tesoreria) 
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni leg-
   ate alla gestione finanziaria dell'ente locale  e  finalizzate  in
   particolare alla riscossione delle  entrate,  al  pagamento  delle
   spese, alla custodia  di  titoli  e  valori  ed  agli  adempimenti
   connessi previsti dalla  legge,  dallo  statuto,  dai  regolamenti
   dell'ente o da norme pattizie. 
2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1  nel  rispetto
   della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. 
3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale e
   viene gestito dal tesoriere. 
 
           Nota all'art. 51:
             - La legge n. 720/1984 reca: "Istituzione del sistema di
          tesoreria unica per enti ed organismi pubblici".