Art. 56 
                     (Operazioni di riscossione) 
1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza,  numerata
   in ordine cronologico per esercizio finanziario. 
2. Il regolamento di contabilita' dell'ente stabilisce  le  procedure
   per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate;
   disciplina  altresi'  le  modalita'  per  la  comunicazione  delle
   operazioni di riscossione  eseguite,  nonche'  la  relativa  prova
   documentale.