Art. 58 
 (Condizioni di legittimita' dei pagamenti effettuati dal tesoriere) 
1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi
   entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in  bilancio  o
   dei capitoli per i servizi per conto di terzi. A tal  fine  l'ente
   trasmette  al  tesoriere  il  bilancio  di  previsione  approvato,
   nonche' tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote
   del fondo di riserva debitamente esecutive. 
2. Nessun mandato di pagamento puo' essere estinto dal  tesoriere  se
   privo della codifica. 
3. Il tesoriere provvede  all'estinzione  dei  mandati  di  pagamento
   emessi in conto  residui  passivi  solo  ove  gli  stessi  trovino
   riscontro nell'elenco dei residui  sottoscritto  dal  responsabile
   del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.