Art. 62 
      (Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento) 
1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di
   cui all'articolo 48 il tesoriere e'  tenuto  a  versare  l'importo
   dovuto ai creditori alle  scadenze  prescritte,  con  comminatoria
   dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.