Art. 64 (Verifiche ordinarie di cassa) 1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 75. 2. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.