Art. 64 
                   (Verifiche ordinarie di cassa) 
1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con
   cadenza  trimestrale  alla  verifica  ordinaria  di  cassa,   alla
   verifica della gestione del servizio  di  tesoreria  e  di  quello
   degli altri agenti contabili di cui all'articolo 75. 
2. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere  autonome  verifiche
   di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.