Art. 67 
                        (Conto del tesoriere) 
1. Entro  il  termine  di  due  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio
   finanziario, il tesoriere, ai sensi  dell'articolo  58,  comma  2,
   della legge 8 giugno 1990, n. 142, rende all'ente locale il  conto
   della propria gestione di cassa. 
2. Il conto  del  tesoriere  e'  redatto  su  modello  approvato  col
   regolamento di cui all'articolo 114. Il tesoriere allega al  conto
   la seguente documentazione: 
   a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di 
      entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonche' per  ogni
      capitolo di entrata e di spesa  per  i  servizi  per  conto  di
      terzi; 
   b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento; 
   c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli 
      ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione,  i
      documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime; 
   d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti. 
3. Entro un mese da quando e' divenuta esecutiva la deliberazione  di
   approvazione del rendiconto prevista dall'articolo 69,  il  legale
   rappresentante  dell'ente  e'  tenuto  a  depositare   presso   la
   segreteria della competente Sezione  giurisdizionale  della  Corte
   dei conti il conto del tesoriere, i suoi allegati  ed  ogni  altro
   atto o documento richiesto dalla Corte stessa. 
4. Qualora l'organizzazione del servizio di tesoreria lo consenta  il
   conto stesso e le informazioni relative agli allegati  di  cui  al
   comma 2, debitamente confermati quanto alla loro conformita'  agli
   atti d'ufficio, sono trasmessi alla Corte dei conti anche mediante
   strumenti  informatici,  con  modalita'  da  definire   attraverso
   appositi protocolli di comunicazione. 
 
           Nota all'art. 67:
             - Il testo del comma  2  dell'art.  58  della  legge  n.
          142/1990  gia' citato e' il seguente: "Il tesoriere ed ogni
          altro agente  contabile  che  abbia  maneggio  di  pubblico
          denaro  o sia incaricato della gestione dei beni degli enti
          locali, nonche' coloro che si ingeriscano  negli  incarichi
          attribuiti  a  detti  agenti  devono rendere il conto della
          loro gestione e  sono  soggetti  alla  giurisdizione  della
          Corte  dei  conti  secondo le norme e le procedure previste
          dalle leggi vigenti".