Art. 67 (Conto del tesoriere) 1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa. 2. Il conto del tesoriere e' redatto su modello approvato col regolamento di cui all'articolo 114. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione: a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonche' per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi; b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento; c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime; d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti. 3. Entro un mese da quando e' divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del rendiconto prevista dall'articolo 69, il legale rappresentante dell'ente e' tenuto a depositare presso la segreteria della competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti il conto del tesoriere, i suoi allegati ed ogni altro atto o documento richiesto dalla Corte stessa. 4. Qualora l'organizzazione del servizio di tesoreria lo consenta il conto stesso e le informazioni relative agli allegati di cui al comma 2, debitamente confermati quanto alla loro conformita' agli atti d'ufficio, sono trasmessi alla Corte dei conti anche mediante strumenti informatici, con modalita' da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
Nota all'art. 67: - Il testo del comma 2 dell'art. 58 della legge n. 142/1990 gia' citato e' il seguente: "Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonche' coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti".