Art. 68 
            (Disciplina delle anticipazioni di tesoreria) 
1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione
   della giunta, concede  allo  stesso  anticipazioni  di  tesoreria,
   entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate
   nel penultimo anno precedente, afferenti per i  comuni,  le  prov-
   ince, le citta' metropolitane e le unioni di comuni ai  primi  tre
   titoli di entrata del bilancio e per le comunita' montane ai primi
   due titoli. 
2. Gli  interessi  sulle   anticipazioni   di   tesoreria   decorrono
   dall'effettivo utilizzo delle  somme  con  le  modalita'  previste
   dalla convenzione di cui all'articolo 52.