Art. 69 (Rendiconto della gestione) 1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. 2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta e' messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato e' inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con la modalita' di cui agli articoli 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Per le province, le citta' metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto e' presentato alla Sezione enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni. 4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potra' richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali. 5. Sono allegati al rendiconto: a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 55, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 57, commi 5 e 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. 6. Qualora l'organizzazione degli enti locali lo consenta il rendiconto e' trasmesso alla Sezione enti locali anche attraverso strumenti informatici, con modalita' da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
Note all'art. 69: - Il testo dell'art. 45 della legge n. 142/1990, gia' citata, e' il seguente: "Art. 45 (come modificato dall'art. 24 della legge 25 marzo 1993, n. 81)(Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimita'). - 1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali nonche' quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato. 2. Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimita' denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio: a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti; b) contributi, indennita', compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi; c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale. 3. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di cui al comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari. 4. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresi' essere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio. 5. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.". - Il testo del comma 7 dell'art. 55 della legge n. 142/1990 e' riportato nella nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 57 della legge n. 142/1990, gia' citata, e' il seguente: "Art. 57 (come modificato dall'art. 12-bis del decreto- legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68)(Revisione economico- finanziaria). - 1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. 2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti: a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. 4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. 5. Il collegio dei revisori, in conformita' allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. 6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione. 7. I revisori dei conti rispondono della verita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio. 8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle comunita' montane la revisione economico- finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b), e c). 9. Lo statuto puo' prevedere forme di controllo economico interno della gestione.". - Il testo dell'art. 46 della legge n. 142/1990 e' riportato nella nota all'art. 16. - Il testo dell'art. 13 del D.L. n. 786/1981 (Disposizioni in materia di finanza locale) e' il seguente: "Art. 13 (come modificato dall'art. 6 della legge n. 87/19884 (Legge finanziaria 1985) e come ulteriormente modificato dall'art. 28 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440). - I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26-bis, ultimo comma, del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrisposti al Ministero dell'interno con riduzione del sessanta per cento dell'avanzo di gestione delle competenze 1981. Gli avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982. Le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresi' a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda. Entro il 31 luglio la Corte, in apposita sezione, comunica ai Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio. L'elenco relativo e' comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo. La Corte puo' chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri. La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 luglio i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti. Al fine di costituire la sezione prevista al quarto comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura relative alle qualifiche inferiori a presidente di sezione, rese cumulative in un'unica dotazione organica, sono aumentate di venti unita'. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione e' aumentata di una unita'. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella meta' dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345.". - Il testo dei commi 4 e 7 dell'art. 3 della legge n. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e' il seguente: "4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; puo' altresi' pronunciarsi sulla legittimita' di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo. 5 - 6 (Omissis). 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni".