Art. 69 
                     (Rendiconto della gestione) 
1. La dimostrazione dei risultati di  gestione  avviene  mediante  il
   rendiconto, il quale comprende il conto  del  bilancio,  il  conto
   economico ed il conto del patrimonio. 
2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro
   il 30 giugno  dell'anno  successivo,  tenuto  motivatamente  conto
   della relazione dell'organo di revisione. La proposta e'  messa  a
   disposizione   dei   componenti   dell'organo   consiliare   prima
   dell'inizio della sessione consiliare in cui  viene  esaminato  il
   rendiconto  entro  un  termine,  non  inferiore  a  venti  giorni,
   stabilito dal regolamento. Il  rendiconto  deliberato  e'  inviato
   all'organo regionale di controllo ai sensi e con la  modalita'  di
   cui agli articoli 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
3. Per le province, le citta' metropolitane, i comuni con popolazione
   superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si  chiudono
   in  disavanzo  ovvero  rechino  la  indicazione  di  debiti  fuori
   bilancio, il rendiconto e' presentato  alla  Sezione  enti  locali
   della Corte dei conti per il referto di cui  all'articolo  13  del
   decreto-legge  22  dicembre  1981,   n.   786,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51,  e  successive
   modifiche ed integrazioni. 
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3,  commi  4  e  7,  della
   legge 14 gennaio 1994, n.  20,  e  del  consolidamento  dei  conti
   pubblici, la Sezione enti locali potra' richiedere i rendiconti di
   tutti gli altri enti locali. 
5. Sono allegati al rendiconto: 
   a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 55, 
      comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
   b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 57, 
      commi 5 e 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
   c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di 
      provenienza. 
6. Qualora  l'organizzazione  degli  enti  locali  lo   consenta   il
   rendiconto e' trasmesso alla Sezione enti locali anche  attraverso
   strumenti  informatici,  con  modalita'  da  definire   attraverso
   appositi protocolli di comunicazione. 
 
           Note all'art. 69:
             - Il testo dell'art. 45 della legge  n.  142/1990,  gia'
          citata, e' il seguente:
             "Art.  45  (come  modificato dall'art. 24 della legge 25
          marzo 1993,  n.  81)(Deliberazioni  soggette  al  controllo
          preventivo   di   legittimita').  -  1.  Sono  soggette  al
          controllo preventivo di legittimita' le  deliberazioni  che
          la legge riserva ai consigli comunali e provinciali nonche'
          quelle  che  i  consigli  e le giunte intendono, di propria
          iniziativa, sottoporre al comitato.
             2. Le deliberazioni di  competenza  delle  giunte  nelle
          materie  sottoelencate  sono  sottoposte  al  controllo nei
          limiti delle illegittimita' denunciate, quando un terzo dei
          consiglieri provinciali o  un  terzo  dei  consiglieri  nei
          comuni  con  popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero
          un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a
          15.000  abitanti  ne  facciano richiesta scritta e motivata
          con l'indicazione delle norme violate  entro  dieci  giorni
          dall'affissione all'albo pretorio:
                a)  acquisti,  alienazioni,  appalti  ed  in generale
          tutti i contratti;
                b)  contributi,  indennita',  compensi,  rimborsi  ed
          esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
                c)   assunzioni,   stato   giuridico   e  trattamento
          economico del personale.
             3. Contestualmente all'affissione all'albo  le  delibere
          di cui al comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari.
             4.  Entro  gli  stessi termini di cui al comma 2 possono
          altresi' essere sottoposte al  controllo  le  deliberazioni
          della  giunta quando un terzo dei consiglieri provinciali o
          un  terzo  dei  consiglieri  nei  comuni  con   popolazione
          superiore   a   15.000   abitanti   ovvero  un  quinto  dei
          consiglieri  nei  comuni  con  popolazione  sino  a  15.000
          abitanti,  con  richiesta  scritta e motivata, le ritengano
          viziate di incompetenza o assunte  in  contrasto  con  atti
          fondamentali del consiglio.
             5.   Non   sono  soggette  al  controllo  preventivo  di
          legittimita' le deliberazioni meramente esecutive di  altre
          deliberazioni.".
             -  Il  testo  del  comma  7  dell'art. 55 della legge n.
          142/1990 e' riportato nella nota all'art. 3.
             - Il testo dell'art. 57 della legge  n.  142/1990,  gia'
          citata, e' il seguente:
             "Art.  57 (come modificato dall'art. 12-bis del decreto-
          legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 19  marzo  1993,  n.  68)(Revisione  economico-
          finanziaria).  -  1.  I  consigli  comunali  e  provinciali
          eleggono, con voto limitato a due componenti,  un  collegio
          di revisori composto da tre membri.
             2.  I  componenti  del  collegio  dei revisori dei conti
          devono essere scelti:
                a) uno  tra  gli  iscritti  nel  ruolo  dei  revisori
          ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
                b)   uno  tra  gli  iscritti  nell'albo  dei  dottori
          commercialisti;
                c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
             3. Essi durano in carica tre anni, non sono  revocabili,
          salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
             4.  I  revisori  hanno  diritto  di  accesso agli atti e
          documenti dell'ente.
             5. Il collegio dei revisori, in conformita' allo statuto
          ed al regolamento, collabora con  il  consiglio  nella  sua
          funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza
          sulla  regolarita'  contabile  e finanziaria della gestione
          dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto  alle
          risultanze  della  gestione,  redigendo apposita relazione,
          che accompagna la proposta di deliberazione consiliare  del
          conto consuntivo.
             6.  Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e
          proposte tendenti a  conseguire  una  migliore  efficienza,
          produttivita' ed economicita' della gestione.
             7.  I  revisori dei conti rispondono della verita' delle
          loro  attestazioni  e  adempiono  ai  loro  doveri  con  la
          diligenza    del    mandatario.   Ove   riscontrino   gravi
          irregolarita'  nella  gestione  dell'ente,  ne  riferiscono
          immediatamente al consiglio.
             8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
          e   nelle   comunita'   montane   la  revisione  economico-
          finanziaria e' affidata ad  un  solo  revisore  eletto  dal
          consiglio comunale o dall'assemblea della comunita' montana
          a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti
          iscritti  nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere
          a), b), e c).
             9.  Lo  statuto  puo'  prevedere  forme   di   controllo
          economico interno della gestione.".
             -  Il  testo  dell'art.  46  della  legge n. 142/1990 e'
          riportato nella nota all'art. 16.
             -  Il  testo  dell'art.  13   del   D.L.   n.   786/1981
          (Disposizioni in materia di finanza locale) e' il seguente:
             "Art.  13  (come  modificato  dall'art. 6 della legge n.
          87/19884 (Legge  finanziaria  1985)  e  come  ulteriormente
          modificato dall'art. 28 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti
          urgenti    per   la   finanza   locale)   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440).   -  I
          trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci
          comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto
          comma,  14,  ultimo  comma, 15, secondo comma, 19, secondo,
          quarto e sesto comma, 24 e 26-bis, ultimo comma,  del  D.L.
          28  febbraio  1981,  n.  38,  convertito con modificazioni,
          nella legge 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrisposti  al
          Ministero dell'interno con riduzione del sessanta per cento
          dell'avanzo di gestione delle competenze 1981.
             Gli  avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al
          Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982.
             Le province e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a
          ottomila  abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti
          consuntivi  alla  Corte  dei  conti  entro  trenta   giorni
          dall'avvenuto  esame  degli  stessi  da  parte degli organi
          regionali  di  controllo.  Essi  sono  tenuti  altresi'   a
          trasmettere  alla  Corte le relazioni dei revisori nominati
          dal  consiglio  comunale   e   ogni   altro   documento   e
          informazione che questa richieda.
             Entro  il  31  luglio  la  Corte,  in  apposita sezione,
          comunica ai Presidenti  delle  Camere  l'elenco  dei  conti
          consuntivi  pervenuti,  il  piano  delle rilevazioni che si
          propone di compiere e i criteri ai quali intende  attenersi
          nell'esame  dei  conti  medesimi.  In  ogni  caso  la Corte
          esamina la gestione di tutti gli enti i cui  consuntivi  si
          chiudano  in  disavanzo  ovvero  rechino  la indicazione di
          debiti fuori bilancio. L'elenco relativo e' comunicato alla
          Corte a cura degli organi regionali di controllo. La  Corte
          puo'   chiedere   dati   ed  elementi  di  informazione  ai
          competenti Ministeri.
             La  Corte  riferisce annualmente al Parlamento, entro il
          31 luglio i risultati dell'esame  compiuto  sulla  gestione
          finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa
          degli enti.
             Al  fine  di  costituire  la  sezione prevista al quarto
          comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura
          relative alle qualifiche inferiori a presidente di sezione,
          rese  cumulative  in  un'unica  dotazione  organica,   sono
          aumentate di venti unita'.
             La  dotazione organica per la qualifica di presidente di
          sezione e' aumentata di una unita'. I posti di  consigliere
          non  riservati  ai  primi referendari della Corte dei conti
          restano fissati nella meta' dei  consiglieri  di  cui  alla
          dotazione  organica  prevista dalla tabella B allegata alla
          legge 20 dicembre 1961, n. 1345.".
             - Il testo dei commi 4 e 7 dell'art. 3  della  legge  n.
          20/1994   (Disposizioni   in  materia  di  giurisdizione  e
          controllo della Corte dei conti) e' il seguente:
             "4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
          controlli interni a ciascuna amministrazione; puo' altresi'
          pronunciarsi  sulla  legittimita'  di  singoli  atti  delle
          amministrazioni  dello  Stato.    Accerta,  anche  in  base
          all'esito di altri controlli, la rispondenza dei  risultati
          dell'attivita'   amministrativa  agli  obiettivi  stabiliti
          dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi
          dello  svolgimento  dell'azione  amministrativa.  La  Corte
          definisce   annualmente   i   programmi  ed  i  criteri  di
          riferimento del controllo.
             5 - 6 (Omissis).
             7. Restano ferme, relativamente  agli  enti  locali,  le
          disposizioni  di  cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche',  relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958,  n.  259.  Le  relazioni della Corte contengono anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni".