Art. 7 (Struttura del bilancio) 1. Il bilancio di previsione annuale e' composto da due parti, rela- tive rispettivamente all'entrata ed alla spesa. 2. La parte entrata e' ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata. 3. I titoli dell'entrata per province, comuni, citta' metropolitane ed unioni di comuni sono: Titolo I - Entrate tributarie; Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione; Titolo III - Entrate extratributarie; Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti; Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti; Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi. 4. I titoli dell'entrata per le comunita' montane sono: Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione; Titolo II - Entrate extratributarie; Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti; Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti; Titolo V - Entrate da servizi per conto terzi. 5. La parte spesa e' ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attivita' ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa e' leggibile anche per programmi dei quali e' fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica. 6. I titoli della spesa sono: Titolo I - Spese correnti; Titolo II - Spese in conto capitale; Titolo III - Spese per rimborso di prestiti; Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi. 7. Il programma, il quale costituisce il complesso coordinato di attivita', anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel piu' vasto piano generale di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, puo' essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente, ma puo' anche estendersi a piu' funzioni. 8. A ciascun servizio e' correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui e' preposto un responsabile. 9. A ciascun servizio e' affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio. 10.Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano: a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 11.L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio, con le modalita' di cui agli articoli 31 e 32, prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese. 12.I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e per quanto non contrasta con la normativa del presente decreto legislativo, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilita' del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneita' delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali. 13. Il bilancio di previsione si conclude con piu' quadri riepilogativi. 14.Con il regolamento di cui all'articolo 114 sono approvati i modelli relativi al bilancio di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, il sistema di codifica del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, anche ai fini di cui all'articolo 111.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 55 della legge n. 142/1990 e' riportato nella nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 11, terzo comma, della legge n. 335/1976 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni) e' il seguente: "La legge regionale detta norme per la classificazione, nei bilanci degli enti locali, delle entrate e delle spese relative a funzioni ad essi delegate dalla regione, assicurando la possibilita' del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tal fine assegnati dalla regione agli enti locali e l'omogeneita' delle classificazioni di dette spese nei medesimi bilanci rispetto a quelle contenute nel bilancio regionale