Art. 7 
                      (Struttura del bilancio) 
1. Il bilancio di previsione annuale e' composto da due parti,  rela-
   tive rispettivamente all'entrata ed alla spesa. 
2. La parte entrata e' ordinata gradualmente in titoli,  categorie  e
   risorse, in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza,
   alla  tipologia  ed  alla  specifica  individuazione  dell'oggetto
   dell'entrata. 
3. I titoli dell'entrata per province, comuni,  citta'  metropolitane
   ed unioni di comuni sono: 
   Titolo I - Entrate tributarie; 
   Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
                  correnti dello Stato, della regione e di altri enti 
                 pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni 
                delegate dalla regione; 
   Titolo III - Entrate extratributarie; 
   Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
                capitale e da riscossioni di crediti; 
   Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti; 
   Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi. 
4. I titoli dell'entrata per le comunita' montane sono: 
   Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
                  correnti dello Stato, della regione e di altri enti 
                 pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni 
                delegate dalla regione; 
   Titolo II - Entrate extratributarie; 
   Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
                capitale e da riscossioni di crediti; 
   Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti; 
   Titolo V - Entrate da servizi per conto terzi. 
5. La parte spesa  e'  ordinata  gradualmente  in  titoli,  funzioni,
   servizi  ed  interventi,   in   relazione,   rispettivamente,   ai
   principali aggregati  economici,  alle  funzioni  degli  enti,  ai
   singoli uffici che gestiscono un complesso di  attivita'  ed  alla
   natura economica dei fattori  produttivi  nell'ambito  di  ciascun
   servizio. La parte spesa e'  leggibile  anche  per  programmi  dei
   quali e' fatta  analitica  illustrazione  in  apposito  quadro  di
   sintesi  del   bilancio   e   nella   relazione   previsionale   e
   programmatica. 
6. I titoli della spesa sono: 
   Titolo I - Spese correnti; 
   Titolo II - Spese in conto capitale; 
   Titolo III - Spese per rimborso di prestiti; 
   Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi. 
7. Il programma, il quale  costituisce  il  complesso  coordinato  di
   attivita', anche normative, relative alle opere da realizzare e di
   interventi  diretti  ed  indiretti,   non   necessariamente   solo
   finanziari, per il raggiungimento di  un  fine  prestabilito,  nel
   piu' vasto  piano  generale  di  sviluppo  dell'ente,  secondo  le
   indicazioni dell'articolo 55 della legge 8 giugno  1990,  n.  142,
   puo' essere  compreso  all'interno  di  una  sola  delle  funzioni
   dell'ente, ma puo' anche estendersi a piu' funzioni. 
8. A ciascun servizio e' correlato un reparto organizzativo, semplice
   o complesso, composto da persone  e  mezzi,  cui  e'  preposto  un
   responsabile. 
9. A ciascun servizio e' affidato, col  bilancio  di  previsione,  un
   complesso  di  mezzi  finanziari,  specificati  negli   interventi
   assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio. 
10.Ciascuna risorsa dell'entrata e  ciascun  intervento  della  spesa
   indicano: 
   a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal 
      rendiconto  del  penultimo  anno  precedente  all'esercizio  di
      riferimento e la previsione aggiornata  relativa  all'esercizio
      in corso; 
   b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle 
      spese  che  si  prevede  di  impegnare  nell'esercizio  cui  il
      bilancio si riferisce. 
11.L'avanzo ed il  disavanzo  di  amministrazione  sono  iscritti  in
   bilancio, con le modalita' di cui agli articoli 31 e 32, prima  di
   tutte le entrate e prima di tutte le spese. 
12.I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, ai sensi di
   quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3, della legge 19  maggio
   1976, n. 335, e per quanto non  contrasta  con  la  normativa  del
   presente decreto legislativo, le norme recate  dalle  leggi  delle
   rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne le  entrate
   e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire  la
   possibilita' del controllo regionale sulla destinazione dei  fondi
   assegnati agli enti locali e l'omogeneita'  delle  classificazioni
   di dette spese nei bilanci di previsione  degli  enti  rispetto  a
   quelle contenute nei rispettivi bilanci di  previsione  regionali.
   Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle  regioni  non
   possono essere collocate tra i servizi  per  conto  di  terzi  nei
   bilanci di previsione degli enti locali. 
  13. Il bilancio di previsione si conclude con piu' quadri 
   riepilogativi. 
14.Con il regolamento  di  cui  all'articolo  114  sono  approvati  i
   modelli relativi al  bilancio  di  previsione,  inclusi  i  quadri
   riepilogativi, il sistema di codifica del bilancio ed  il  sistema
   di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa,  anche  ai
   fini di cui all'articolo 111. 
 
           Note all'art. 7:
             - Il testo dell'art.  55  della  legge  n.  142/1990  e'
          riportato nella nota all'art. 3.
             -  Il  testo  dell'art.  11, terzo comma, della legge n.
          335/1976 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in
          materia di bilancio e di contabilita' delle regioni) e'  il
          seguente:   "La   legge   regionale   detta  norme  per  la
          classificazione,  nei  bilanci  degli  enti  locali,  delle
          entrate  e delle spese relative a funzioni ad essi delegate
          dalla regione, assicurando la  possibilita'  del  controllo
          regionale sulla destinazione dei fondi a tal fine assegnati
          dalla  regione  agli  enti  locali  e  l'omogeneita'  delle
          classificazioni  di  dette  spese  nei   medesimi   bilanci
          rispetto a quelle contenute nel bilancio regionale