Art. 70 
                        (Conto del bilancio) 
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali  della  gestione
   autorizzatoria  contenuta  nel  bilancio  annuale  rispetto   alle
   previsioni. 
2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun  intervento  della
   spesa, nonche' per ciascun  capitolo  dei  servizi  per  conto  di
   terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per  residui
   e competenza: 
   a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte 
      riscossa e di quella ancora da riscuotere; 
   b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte 
      pagata e di quella ancora da pagare. 
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e
   passivi l'ente locale provvede  all'operazione  di  riaccertamento
   degli  stessi,  consistente  nella  revisione  delle  ragioni  del
   mantenimento in tutto od in parte dei residui. 
4. Il conto  del  bilancio  si  conclude  con  la  dimostrazione  del
   risultato  contabile  di  gestione  e  con  quello  contabile   di
   amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo. 
5. Al conto del bilancio sono annesse la  tabella  dei  parametri  di
   riscontro della situazione  di  deficitarieta'  strutturale  e  la
   tabella dei  parametri  gestionali  con  andamento  triennale.  Le
   tabelle sono altresi' allegate al certificato del rendiconto. 
6. Ulteriori  parametri  di  efficacia   ed   efficienza   contenenti
   indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di
   contabilita' dell'ente locale. 
7. Il  Ministero  dell'interno  pubblica  un  rapporto  annuale,  con
   rilevazione dell'andamento triennale a livello di  aggregati,  sui
   parametri gestionali dei servizi degli enti locali indicati  nella
   apposita tabella  di  cui  al  comma  5.  I  parametri  a  livello
   aggregato risultanti dal rapporto sono resi  disponibili  mediante
   pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
8. I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al 
   comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 114.