Art. 71 
                          (Conto economico) 
1. Il conto economico evidenzia  i  componenti  positivi  e  negativi
   dell'attivita' dell'ente secondo criteri di competenza  economica.
   Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto  del  bilancio,
   rettificati al fine di costruire  la  dimensione  finanziaria  dei
   valori  economici  riferiti  alla  gestione  di   competenza,   le
   insussistenze  e  sopravvenienze  derivanti  dalla  gestione   dei
   residui e gli  elementi  economici  non  rilevati  nel  conto  del
   bilancio. 
2. Il conto economico e'  redatto  secondo  uno  schema  a  struttura
   scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con  la
   rilevazione di risultati parziali e del  risultato  economico  fi-
   nale. 
3. Costituiscono elementi positivi del conto economico i  tributi,  i
   trasferimenti  correnti,  i  proventi  dei  servizi  pubblici,   i
   proventi derivanti  dalla  gestione  del  patrimonio,  i  proventi
   finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive
   e  le  plusvalenze  da  alienazioni.  E'  espresso,  ai  fini  del
   pareggio, il risultato economico negativo. 
4. Gli accertamenti finanziari di  competenza  sono  rettificati,  al
   fine  di  costituire  la  dimensione  finanziaria  di   componenti
   economici positivi, rilevando i seguenti elementi: 
   a) i risconti passivi ed i ratei attivi; 
   b) le variazioni in aumento o diminuzione delle rimanenze; 
   c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la 
      produzione in economia di valori da porre, dal punto  di  vista
      economico, a carico di diversi esercizi; 
   d) le quote di ricavi gia' inserite nei risconti passivi di anni 
      precedenti; 
   e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli 
      introiti vincolati; 
   f) imposta sul valore aggiunto per le attivita' effettuate in re- 
      gime di impresa. 
5. Costituiscono componenti negativi del conto  economico  l'acquisto
   di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi,
   il  godimento  di  beni  di  terzi,  le  spese  di  personale,   i
   trasferimenti  a  terzi,  gli  interessi  passivi  e   gli   oneri
   finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente  locale,
   gli oneri straordinari compresa la  svalutazione  di  crediti,  le
   sopravvenienze del passivo, le minusvalenze  da  alienazioni,  gli
   ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori  crediti
   ed i minori residui attivi. E' espresso, ai fini del pareggio,  il
   risultato economico positivo. 
6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine  di
   costituire  la  dimensione  finanziaria  di  componenti  economici
   negativi, rilevando i seguenti elementi: 
   a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei 
      passivi; 
   b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze; 
   c) le quote di costo gia' inserite nei risconti attivi degli anni 
      precedenti; 
   d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di 
      costi capitalizzati; 
   e) l'imposta sul valore aggiunto per le attivita' effettuate in 
      regime d'impresa. 
7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con
   i seguenti coefficienti: 
   a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione 
      straordinaria al 3 %; 
   b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2 %; 
   c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni 
      mobili al 15 %; 
   d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi 
      applicativi, al 20 %; 
   e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 
      20 %; 
   f) altri beni al 20 %. 
8. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la  compilazione  di
   conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo. 
9. Al conto economico e' accluso un prospetto di  conciliazione  che,
   partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del
   bilancio, con  l'aggiunta  di  elementi  economici,  raggiunge  il
   risultato finale economico. I valori della gestione  non  corrente
   vanno riferiti al patrimonio. 
10.I  modelli  relativi  al  conto  economico  ed  al  prospetto   di
   conciliazione  sono  approvati   con   il   regolamento   di   cui
   all'articolo 114.