Art. 72 
        (Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali) 
1. Il  conto  del  patrimonio  rileva  i  risultati  della   gestione
   patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio  al  termine
   dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute  nel  corso
   dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 
2. Il patrimonio degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, e'
   costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi
   e  passivi,  di  pertinenza  di  ciascun  ente,  suscettibili   di
   valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed  il
   relativo  risultato  finale  differenziale   e'   determinata   la
   consistenza netta della dotazione patrimoniale. 
3. Gli enti locali includono nel conto  del  patrimonio  i  beni  del
   demanio,   con   specifica   distinzione,   ferme   restando    le
   caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice
   civile. 
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, 
comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue: 
a) i beni demaniali gia' acquisiti all'ente alla data di entrata 
      in vigore del presente decreto  legislativo  sono  valutati  in
      misura pari all'ammontare del residuo debito dei  mutui  ancora
      in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali  acquisiti
      all'ente successivamente sono valutati al costo; 
   b) i terreni gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in 
      vigore del presente decreto legislativo sono valutati al valore
      catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per  i  terreni
      gia' acquisiti all'ente ai quali non e' possibile attribuire la
      rendita catastale la valutazione si effettua con  le  modalita'
      dei beni demaniali gia' acquisiti all'ente; i terreni acquisiti
      successivamente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
      decreto legislativo sono valutati al costo; 
   c) i fabbricati gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in 
      vigore del presente decreto legislativo sono valutati al valore
      catastale, rivalutato secondo le norme  fiscali;  i  fabbricati
      acquisiti successivamente sono valutati al costo; 
   d) i mobili sono valutati al costo; 
   e) i crediti sono valutati al valore nominale; 
   f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla 
      capitalizzazione della rendita al tasso legale; 
   g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le 
      norme del codice civile; 
   h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo. 
5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce  i
   crediti inesigibili, stralciati dal conto del  bilancio,  sino  al
   compimento dei termini di prescrizione. 
6. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la  compilazione  di
   un  conto  consolidato  patrimoniale  per  tutte  le  attivita'  e
   passivita'  interne  e  esterne.  Puo'   anche   prevedere   conti
   patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori. 
7. Gli enti locali  provvedono  annualmente  all'aggiornamento  degli
   inventari. 
8. Il regolamento di contabilita'  definisce  le  categorie  di  beni
   mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di  fac-
   ile consumo o del modico valore. 
9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati  con  il
   regolamento di cui all'articolo 114.