Art. 75 (Conti degli agenti contabili interni) 1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, rendono il conto della propria gestione all'ente lo- cale il quale lo deposita presso la segreteria della competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro un mese da quando e' divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 69. 2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza: a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione; b) la lista per tipologie di beni; c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili; d) la documentazione giustificativa della gestione; e) i verbali di passaggio di gestione; f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili; g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti. 3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalita' da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione. 4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 114.
Nota all'art. 75: - Il testo del comma dell'art. 58 della legge n. 142/1990, gia' citata, e' riportato nella nota all'art. 67.