Art. 75 
               (Conti degli agenti contabili interni) 
1. Entro  il  termine  di  due  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio
   finanziario, l'economo, il  consegnatario  di  beni  e  gli  altri
   soggetti di cui all'articolo 58, comma 2,  della  legge  8  giugno
   1990, n. 142, rendono il conto della propria gestione all'ente lo-
   cale il quale lo deposita presso la  segreteria  della  competente
   sezione giurisdizionale della Corte dei conti  entro  un  mese  da
   quando e' divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione  del
   rendiconto di cui all'articolo 69. 
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per
   quanto di rispettiva competenza: 
   a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
   b) la lista per tipologie di beni; 
   c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili; 
   d) la documentazione giustificativa della gestione; 
   e) i verbali di passaggio di gestione; 
   f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, 
      variazioni e simili; 
   g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti. 
3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le
   informazioni relative agli allegati di  cui  ai  precedenti  commi
   sono  trasmessi  anche  attraverso  strumenti   informatici,   con
   modalita'  da   definire   attraverso   appositi   protocolli   di
   comunicazione. 
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il
   regolamento previsto dall'articolo 114. 
 
           Nota all'art. 75:
             - Il  testo  del  comma  dell'art.  58  della  legge  n.
          142/1990, gia' citata, e' riportato nella nota all'art. 67.