Art. 77 
                       (Dissesto finanziario) 
1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non  puo'  garantire
   l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili  ovvero
   esistono  nei  confronti  dell'ente  locale  crediti  liquidi   ed
   esigibili di terzi cui non sia stato fatto validamente fronte  con
   le modalita' di cui all'articolo  24  del  decreto-legge  2  marzo
   1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile
   1989, n. 144, e non  si  possa  fare  validamente  fronte  con  le
   modalita' di cui all'articolo 36. 
 
           Nota all'art. 77:
             -  Il  testo  dell'art.   24   del   D.L.   n.   66/1989
          (Disposizioni  urgenti  in  materia di autonomia impositiva
          degli enti locali e di  finanza  locale),  come  modificato
          dall'art. 14-ter del D.L. n. 415/1989, e' il seguente:
             "Art. 24 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio). - 1.
          Le  amministrazioni  provinciali,  i  comuni e le comunita'
          montane provvedono, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  all'accertamento  dei   debiti   fuori   bilancio
          esistenti  alla  data  predetta  e,  con  deliberazioni dei
          rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento.
             2. Il riconoscimento del debito puo' avvenire  solo  ove
          le  forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per
          l'espletamento  di  pubbliche   funzioni   e   servizi   di
          competenza  dell'ente  locale,  e  deve essere, per ciascun
          debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.
             3. Con la deliberazione suddetta il consiglio  indica  i
          mezzi  di  copertura  della  spesa ed impegna in bilancio i
          fondi necessari.
             4. Nel caso i cui non risulti possibile dar copertura ai
          debiti fuori bilancio con le modalita' indicate al comma 3,
          o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con
          tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di  cui
          all'art.  1-bis del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.  488,  con
          tutte  le  facolta'  ivi previste. I provvedimenti predetti
          debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con
          l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti  fuori  bilancio
          come  sopra  riconosciuti.  L'indicazione in consuntivo dei
          debiti fuori bilancio avviene, in tal caso,  esclusivamente
          allegando  al documento contabile copia della deliberazione
          come sopra adottata dal  consiglio  dell'ente  e  corredata
          dalle  attestazioni  degli  amministratori e dei funzionari
          responsabili. Alla  copertura  del  fabbisogno  finanziario
          necessario  per far fronte al disavanzo d'amministrazione e
          ai debiti fuori bilancio  si  provvede  mediante  un  piano
          della  durata  massima  di cinque anni finanziari, compreso
          quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario,  del
          quale  deve  essere  assicurata  la  copertura, deve essere
          ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali,
          salvo  che  le condizioni dell'ente consentano di stabilire
          in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso e
          a quelli immediatamente successivi.
             5. L'ente e tenuto a convenire con i creditori, con atti
          formali,  il  piano  di  rateizzazione,  che  deve  trovare
          corrispondenza  con  quello approvato dal consiglio. L'ente
          e' tenuto ogni anno a  stanziare  in  bilancio  i  relativi
          importi.  A  garanzia  dei  creditori i contributi erariali
          ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il
          corrispondente valore annuo e non possono  essere  distolti
          per altro titolo.
             6.   La   richiesta   del  comune,  dell'amministrazione
          provinciale e della comunita' montana per convenire  con  i
          creditori  la  rateizzazione  comporta la sospensione della
          procedura  esecutiva  eventualmente  intrapresa,   per   il
          periodo  di  non  meno  di  tre  e  non  piu'  di sei mesi,
          sospensione che deve essere disposta dal giudice competente
          adito.
             7. Le morosita' pregresse al 31 dicembre  1988  con  gli
          istituti previdenziali di cui all'art. 22 del decreto-legge
          31  agosto  1987,  n.    359, convertito con modificazioni,
          dalla legge 29 ottobre 1987, n.  440, restano  disciplinate
          da quanto con tale articolo stabilito.
             8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma
          1,   relative   alle   maggiori  spese  occorrenti  per  le
          indennita'  di  espropriazione  per   cause   di   pubblica
          utilita',  gli  stessi  enti  provvedono con i fondi di cui
          alla legge 27 ottobre 1988, n. 458,  e,  per  quanto  dalla
          stessa  non  coperto,  mediante  l'assunzione  di mutui con
          ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i  limiti  di
          cui  all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          1978, n. 43.
             9.  Agli  enti  che  adottano  il  piano  pluriennale di
          risanamento  di  cui  al  comma  4,  e   consentito,   fino
          all'avvenuta  estinzione  delle passivita' comprese nel pi-
          ano:
                a) assumere nuovo personale nei limiti del  20  %  di
          quello  cessato  dal servizio in ciascun anno di durata del
          piano;
                b) (soppressa)".