Art. 78 
              (Soggetti della procedura di risanamento) 
1. Soggetti   della   procedura   di   risanamento   sono    l'organo
   straordinario  di  liquidazione   e   gli   organi   istituzionali
   dell'ente. 
2. L'organo straordinario di  liquidazione  provvede  al  risanamento
   dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. 
3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano  condizioni  stabili
   di equilibrio  della  gestione  finanziaria  rimuovendo  le  cause
   strutturali che hanno determinato il dissesto.