Art. 79 (Deliberazione di dissesto) 1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 77 e contiene la dettagliata illustrazione delle cause che hanno determinato il dissesto. 2. La deliberazione dello stato di dissesto non e' revocabile ed e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione. 3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, e' stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 35, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto puo' essere validamente adottata esplicando gli effetti di cui all'articolo 81. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente sono differiti al 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Ove sia stato gia' approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.
Nota all'art. 79: - Il testo dell'art. 39 della legge n. 142/1990 e' riportato nella nota all'art. 36.