Art. 79 
                     (Deliberazione di dissesto) 
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione  di
   dissesto finanziario e' adottata dal  consiglio  dell'ente  locale
   nelle ipotesi di cui all'articolo 77  e  contiene  la  dettagliata
   illustrazione delle cause che hanno determinato il dissesto. 
2. La deliberazione dello stato di dissesto non e' revocabile  ed  e'
   pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
   italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente  al  decreto
   del   Presidente   della   Repubblica   di   nomina    dell'organo
   straordinario di liquidazione. 
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove
   ne ricorrano le  condizioni,  al  commissario  nominato  ai  sensi
   dell'articolo 39, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale  si  rende  necessaria  la
   dichiarazione di dissesto,  e'  stato  validamente  deliberato  il
   bilancio di previsione, tale atto continua  ad  esplicare  la  sua
   efficacia  per  l'intero   esercizio   finanziario,   intendendosi
   operanti per l'ente locale  i  divieti  e  gli  obblighi  previsti
   dall'articolo 35, comma  5.  In  tal  caso,  la  deliberazione  di
   dissesto puo' essere validamente adottata esplicando  gli  effetti
   di cui all'articolo  81.  Gli  ulteriori  adempimenti  e  relativi
   termini propri dell'organo straordinario  di  liquidazione  e  del
   consiglio  dell'ente  sono  differiti  al  1   gennaio   dell'anno
   successivo a quello in cui e' stato deliberato  il  dissesto.  Ove
   sia stato gia' approvato il bilancio  preventivo  per  l'esercizio
   successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso. 
 
           Nota all'art. 79:
             -  Il  testo  dell'art.  39  della  legge n. 142/1990 e'
          riportato nella nota all'art. 36.