Art. 8 
                         (Fondo di riserva) 
1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio  di  previsione  un
   fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2  per
   cento del totale delle spese  correnti  inizialmente  previste  in
   bilancio. 
2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da
   comunicare  all'organo  consiliare   nei   tempi   stabiliti   dal
   regolamento di  contabilita',  nei  casi  in  cui  si  verifichino
   esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi
   di spesa corrente si rivelino insufficienti.