Art. 80 
             (Omissione della deliberazione di dissesto) 
1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione,  dai
   rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo  venga
   a  conoscenza  dell'eventuale  condizione  di   dissesto,   chiede
   chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di  revisione
   contabile  assegnando  un  termine,  non  prorogabile,  di  trenta
   giorni. 
2. Ove  sia  ritenuta  sussistente  l'ipotesi  di  dissesto  l'organo
   regionale  di  controllo  assegna  al   consiglio,   con   lettera
   notificata ai singoli consiglieri, un  termine,  non  superiore  a
   venti giorni, per la deliberazione del dissesto. 
3. Decorso  infruttuosamente  tale  termine  l'organo  regionale   di
   controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello
   stato di dissesto. 
4. Del provvedimento sostitutivo e' data  comunicazione  al  prefetto
   che  inizia  la  procedura  per  lo  scioglimento  del   consiglio
   dell'ente.