Art. 81 
           (Conseguenze della dichiarazione del dissesto) 
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e  sino  all'emanazione
   del decreto di cui all'articolo 92, sono sospesi i termini per  la
   deliberazione del bilancio  e  non  possono  essere  intraprese  o
   proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente. Le  procedure
   esecutive  pendenti  nelle  quali  sono  scaduti  i  termini   per
   l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la  stessa  benche'
   proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte  dal  giudice
   con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto  a  titolo
   di capitale, accessori e spese. 
2. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione  dello
   stato di dissesto non vincolano l'ente ed il  tesoriere,  i  quali
   possono disporre delle somme per i fini dell'ente e  le  finalita'
   di legge. 
3. Dalla data della deliberazione di dissesto i debiti insoluti e  le
   somme dovute per anticipazioni di cassa gia' erogate non producono
   piu' interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria.