Art. 82 
(Limiti  alla  contrazione  di  nuovi  mutui  sino   all'approvazione
         dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) 
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sito all'emanazione  del
   decreto di cui all'articolo 92 comma 3 gli enti locali non possono
   contrarre  nuovi  mutui,  con   eccezione   dei   mutui   previsti
   dall'articolo 89 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato
   o delle regioni.