Art. 82 (Limiti alla contrazione di nuovi mutui sino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) 1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sito all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92 comma 3 gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 89 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.