Art. 83 
     (Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento) 
1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e  sino  alla
   data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui
   all'articolo 92 l'ente  locale  non  puo'  impegnare  per  ciascun
   intervento   somme    complessivamente    superiori    a    quelle
   definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,  comunque
   nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in  conto
   competenza non possono mensilmente superare  un  dodicesimo  delle
   rispettive somme  impegnabili,  con  esclusione  delle  spese  non
   suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica
   principi di buona amministrazione al  fine  di  non  aggravare  la
   posizione debitoria e  mantenere  la  coerenza  con  l'ipotesi  di
   bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi
   locali  indispensabili,  nei  casi  in  cui  nell'ultimo  bilancio
   approvato mancano del tutto gli  stanziamenti  ovvero  gli  stessi
   sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la  giunta
   con  i  poteri  del   primo,   salvo   ratifica,   individua   con
   deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi,
   motiva nel dettaglio le  ragioni  per  le  quali  mancano  o  sono
   insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo  bilancio  approvato  e
   determina  le  fonti  di  finanziamento.  Sulla   base   di   tali
   deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. 
   Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di
   controllo, sono notificate al tesoriere.