Art. 84 
                 (Attivazione delle entrate proprie) 
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di  dissesto  e
   comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  della  delibera,  il
   consiglio  dell'ente,  o  il   commissario   nominato   ai   sensi
   dell'articolo 80, comma 3, e' tenuto a deliberare per le imposte e
   tasse locali di  spettanza  dell'ente  dissestato,  diverse  dalla
   tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote  e
   le tariffe di base nella  misura  massima  consentita,  nonche'  i
   limiti reddituali,  agli  effetti  dell'applicazione  dell'imposta
   comunale per l'esercizio  di  imprese,  arti  e  professioni,  che
   determinano gli importi massimi del tributo dovuto. 
2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che
   decorrono da quello nel corso  del  quale  e'  stata  adottata  la
   delibera di dissesto se questa e' precedente alla data  del  primo
   settembre, ovvero dall'anno successivo se la delibera di  dissesto
   e' stata adottata in data posteriore. In caso di mancata  adozione
   della  delibera  nei  termini  predetti  l'organo   regionale   di
   controllo procede a norma dell'articolo 48 della  legge  8  giugno
   1990, n. 142. 
3. Per le imposte e  tasse  locali  di  istituzione  successiva  alla
   deliberazione del  dissesto,  l'organo  dell'ente  dissestato  che
   risulta competente ai sensi della  legge  istitutiva  del  tributo
   deve  deliberare,  entro  i  termini   previsti   per   la   prima
   applicazione del tributo medesimo, le aliquote  e  le  tariffe  di
   base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per
   un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a
   decorrere da quello di adozione della delibera di dissesto. 
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare,  secondo
   le competenze, le modalita', i termini ed i limiti stabiliti dalle
   disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni  ed
   agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi  1  e
   3,  nonche'  di  deliberare  la  maggiore  aliquota   dell'imposta
   comunale sugli immobili consentita per straordinarie  esigenze  di
   bilancio. 
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente  dall'anno  di  adozione
   della delibera  di  dissesto  se  questa  e'  anteriore  al  primo
   settembre, ovvero dall'anno  successivo  se  posteriore,  ai  fini
   della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che  hanno
   dichiarato il dissesto  devono  applicare  misure  tariffarie  che
   assicurino complessivamente la copertura integrale  dei  costi  di
   gestione del servizio e, per i  servizi  produttivi  ed  i  canoni
   patrimoniali, devono applicare le  tariffe  nella  misura  massima
   consentita dalle disposizioni vigenti. Per lo stesso periodo,  per
   i servizi a domanda individuale,  la  contribuzione  degli  utenti
   deve assicurare nel complesso la copertura dei costi almeno  nella
   misura prevista dalle norme vigenti. Per  i  termini  di  adozione
   delle delibere, per la loro  efficacia  e  per  la  individuazione
   dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti  in
   materia. Per la prima delibera il termine di adozione  e'  fissato
   al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. 
6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla
   Commissione di ricerca per la finanza locale; nel caso di  mancata
   osservanza delle  disposizioni  di  cui  ai  predetti  commi  sono
   sospesi i contributi erariali. 
 
           Nota all'art. 84:
             -  Il  testo dell'art. 48 della legge n. 142/1990, e' il
          seguente:
             "Art. 48 (Potere sostitutivo). - 1. Qualora i  comuni  e
          le  province,  sebbene  invitati a provvedere entro congruo
          termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori
          per legge, il comitato regionale di  controllo  provvede  a
          mezzo  di  un  commissario.  Il  termine assegnato non puo'
          essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per
          i casi d'urgenza.
             2. Le modalita' di esercizio del potere di cui al  comma
          1 sono regolate dalla legge regionale".