Art. 84 (Attivazione delle entrate proprie) 1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 80, comma 3, e' tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonche' i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto. 2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello nel corso del quale e' stata adottata la delibera di dissesto se questa e' precedente alla data del primo settembre, ovvero dall'anno successivo se la delibera di dissesto e' stata adottata in data posteriore. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello di adozione della delibera di dissesto. 4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalita', i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonche' di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio. 5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno di adozione della delibera di dissesto se questa e' anteriore al primo settembre, ovvero dall'anno successivo se posteriore, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per lo stesso periodo, per i servizi a domanda individuale, la contribuzione degli utenti deve assicurare nel complesso la copertura dei costi almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione e' fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. 6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione di ricerca per la finanza locale; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.
Nota all'art. 84: - Il testo dell'art. 48 della legge n. 142/1990, e' il seguente: "Art. 48 (Potere sostitutivo). - 1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non puo' essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza. 2. Le modalita' di esercizio del potere di cui al comma 1 sono regolate dalla legge regionale".